GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OPERATORI SANITARI
Cassazione Terza sezione civile, sentenza 9254/2015
Per i fornitori di aziende niente responsabilità da prodotto difettoso ma la polizza Rc può operare lo stesso .
I danni commerciali causati dai difetti di materie fornite da un’impresa a un’altra che le utilizza nella propria attività non fanno scattare le tutela cui hanno diritto i consumatori in forza delle direttive europee sui prodotti difettosi, recepite nel Codice del consumo. Ma ciò non esclude che operi la copertura assicurativa che l’impresa fornitrice ha sulla responsabilità civile per il risarcimento dei danni involontari a terzi per difetti dei propri prodotti.
Parere del Consiglio di Stato Numero 01040/2015 e data 01/04/2015
Il Consiglio di Stato esprimere parere favorevole al Dpr sulla disciplina dei requisiti minimi uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie.