OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER TUTTI I TECNICI ORTOPEDICI
CIRCOLARE MIN. SALUTE 22 SETTEMBRE 2021
Circolare di chiarimento inviata a tutti gli Ordini sanitari con cui il Min. della Salute ha ribadito che la vaccinazione anti Covid degli operatori sanitari è un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale. Tale requisito vaccinale deve sussistere inizialmente, ai fini delle nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo, in ogni fase, pena la sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione è da considerarsi come sospensione totale e non limitata alle attività a contatto con le persone. Il ministero ha chiarito inoltre che un eventuale ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps) non potrà avere, in nessun caso, effetto impeditivo dell’applicazione di questa sospensione, che non è una sanzione disciplinare.
LEGGE 76/2021 di conversione del DECRETO LEGGE 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
L’art. 4 del Decreto Legge, n. 44 / 2021 ha introdotto l’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie e parafarmacie e negli studi professionali”.
I TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE:
- entro il 6 aprile, gli Ordini delle professioni sanitarie devono inviare alla regione o alla provincia autonoma, nel cui territorio operano i professionisti interessati, gli elenchi degli iscritti con indicazione del luogo di residenza;
- entro il 6 aprile, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali devono inviare alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano gli interessati, l’elenco di questi dipendenti, con l’indicazione della residenza;
Pertanto sulla base delle disposizioni per l’obbligo vaccinale, sancito dall’articolo 4 del Decreto Legge 44/2021, è previsto che i soggetti che sono tenuti a trasmettere, entro il 6 aprile 2021, gli elenchi dei nominativi dei loro iscritti e/o dipendenti, utilizzando apposito modello sono i seguenti:
ORDINI E COLLEGI DELLE SEGUENTI PROFESSIONI SANITARIE :
- Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Ordini Veterinari Italiani
- Ordini Farmacisti Italiani
- Ordini professioni Infermieristiche FNOPI
- Ordini della professione ostetrica FNOPO
- Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
- Ordine degli Psicologi
- Ordine Biologi
- Ordini dei Chimici e dei Fisici
PER DATORI DI LAVORO degli OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO:
- Massofisioterapista
- Operatore sociosanitario
- Assistenti di studio alla poltrona
COSA CHIARISCE LA NORMA:
- il vaccino anti COVID-19 è requisito essenziale “per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, tranne nel caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”;
- in caso di rifiuto del vaccino anti COVID-19, l’azienda sanitaria locale ne dà comunicazione al datore di lavoro e all’ordine professionale di appartenenza, con la conseguente sospensione del lavoratore dallo svolgimento di mansioni che implicano “contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. il datore di lavoro deve verificare :
- se è possibile adibire il lavoratore ad altra mansione che non preveda l’esposizione al rischio (anche mansione inferiore con riconoscimento della retribuzione dovuta per le mansioni temporaneamente assegnate);
- se tale verifica dà esito negativo, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore senza retribuzione. La sospensione opera “fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
- in caso di omissione o differimento della vaccinazione per ragioni mediche, il datore di lavoro deve assegnare a questi lavoratori mansioni diverse, senza riduzione della retribuzione, salva l’applicazione delle regole di cui all’art. 26, co. 2 e co. 2-bis D.L. 18/2020 (diritto al lavoro agile ove possibile, o equiparazione della sospensione al ricovero ospedaliero).
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