Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

LA DISCIPLINA SULLA LOTTA AL RITARDO...

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01-09-2012 / 1 minuto, 24 secondi

LA DISCIPLINA SULLA LOTTA AL RITARDO NEI PAGAMENTI COMMECIALI



La disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è stata introdotta nell’ordinamento italiano - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - con il d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231; successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 al fine di garantire l’integrale recepimento della successiva direttiva 2011/7/UE, volta a fornire una più efficiente tutela ai creditori soprattutto nel caso in cui parte debitrice della transazione commerciale siano le P.A. : "Per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni di calendario.”

Relativamente al campo oggettivo di applicazione della predetta disciplina, per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o le prestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo: la trama delle operazioni commerciali prese in considerazione riguarda esclusivamente i rapporti tra le sole imprese oppure tra imprese in qualità di parte creditrice e pubbliche amministrazioni in qualità di parte debitrice.

L’art. 3 d.lgs. 231/2002 – sulla falsariga della regola generale della responsabilità soggettiva presunta del debitore ex art. 1218 c.c. – stabilisce che il creditore ha diritto agli interessi moratori sull’importo dovuto, a meno che il debitore riesca a fornire la prova liberatoria per cui il ritardato pagamento sia stato causato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ALLEGATI SCARICABILI

DLGS 231/2001 E SMI