TRIBUNALE NAPOLI - QUANDO LA FORNITURA EXTRA-TARIFFARIO E' OBBLIGATORIA
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7195/2026 del 29-07-2026
Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, con sentenza del 29 luglio 2026, ha riconosciuto a una persona con grave disabilità motoria il diritto alla fornitura integrale di una carrozzina verticalizzante extra-tariffaria, ritenuta indispensabile per la sua autonomia, sicurezza e integrazione sociale. Il caso riguardava il rinnovo di una carrozzina già precedentemente autorizzata, divenuta irreparabile e fuori produzione. La ASL aveva autorizzato soltanto un contributo parziale, sostenendo che le caratteristiche aggiuntive richieste non fossero comprese nel nomenclatore tariffario.
Il Tribunale ha stabilito che:
• in assenza dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, resta applicabile il D.M. 332/1999;
• la fornitura protesica deve essere valutata secondo il principio di personalizzazione, considerando le specifiche condizioni cliniche, funzionali e ambientali della persona e non la sola appartenenza del dispositivo a una categoria merceologica;
• la ASL non può limitarsi a proporre un dispositivo della stessa categoria, ma deve dimostrarne concretamente l'idoneità a garantire lo stesso livello di autonomia, sicurezza, mobilità e partecipazione sociale;
• le eventuali linee guida regionali non possono restringere i diritti riconosciuti dalla normativa nazionale e, in presenza di particolari esigenze cliniche, è possibile discostarsene;
• nel caso di rinnovo di un presidio già autorizzato, in assenza di un mutamento delle condizioni cliniche, non è possibile introdurre nuovi requisiti per negare la fornitura;
• la personalizzazione del presidio costituisce quindi un elemento essenziale dell'assistenza protesica e non un'eccezione al sistema dei LEA.
In conclusione: la ASL è stata condannata a garantire a proprio totale carico la fornitura completa del presidio prescritto, oltre al pagamento delle spese di giudizio.