ECM - RECUPERO CREDITI PREGRESSI E BONUS PREMIALITA'
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato la delibera 1/2025 (e successive modifiche e integrazioni di cui alla delib. 2/2025) che introduce importanti misure per recuperare i crediti ECM dei trienni passati e per premiare i professionisti virtuosi, oltre a chiarire alcuni requisiti formativi in relazione al programma ECM in materia di “classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali”.
1. Recupero crediti ECM e compensazione automatica
- Termine prorogato: i professionisti sanitari potranno acquisire i crediti mancanti del triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2025.
- I crediti ottenuti nel triennio 2023-2025 potranno essere usati per compensare i debiti formativi pregressi. Lo spostamento dei crediti sarà consentito fino al 30 giugno 2026.
- I crediti in eccesso acquisiti dal 2014 al 2028 verranno automaticamente utilizzati per colmare i trienni insufficienti tramite la piattaforma Cogeaps, senza necessità di intervento manuale.
- Se il saldo complessivo tra trienni è positivo, il professionista ottiene la certificazione formativa per tutti i trienni passati.
- In caso di saldo negativo, sarà necessario acquisire crediti compensativi ECM entro e non oltre il 31 dicembre 2028.
2. Triennio 2023-2025: obblighi invariati e rischio assicurativo
- La scadenza per completare il triennio 2023-2025 resta 31 dicembre 2025.
- Almeno il 70% dei crediti ECM deve essere acquisito entro tale data: in caso contrario, potrebbe venire meno la copertura assicurativa per responsabilità professionale, secondo quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco.
3. Premialità per i professionisti in regola
- Ai professionisti sanitari in regola con tutti i trienni precedenti alla data del 3 luglio 2025 viene assegnato un bonus di 20 crediti ECM per il triennio 2023-2025.
- Chi risulta certificabile solo dal triennio 2017-2019 o 2020-2022 riceverà un bonus rispettivamente di 15 o 10 crediti.
- L’obiettivo è favorire la regolarità formativa e incentivare il completamento dell’obbligo ECM.
4. Requisiti formativi ai fini del D.lgs. 62/2024 (art. 8)
- Il requisito di formazione su temi come classificazioni internazionali OMS, promozione della salute, accertamenti sanitari di base e prestazioni assistenziali, richiesto dall’art. 8 del D.lgs. 62/2024, si considera soddisfatto per i medici tramite la realizzazione del dossier formativo di gruppo predisposto dalla FNOMCeO per il triennio 2023-2025.
- Per i professionisti esonerati o esentati per l’intero triennio 2023-2025, il requisito si intende soddisfatto attraverso la partecipazione ad eventi ECM con obiettivi formativi numerati: 26, 18, 20, 27, 3, 32, 16, 6, 33, 17, che coprono le materie previste.
ALLEGATI SCARICABILI
DELIBERA CNF ECM - 1/2025DELIBERA CNF ECM - 2/2025