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GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE

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24-07-2025 / 1 minuto, 42 secondi

GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE




SENT. 122/2025 depositata il 24 luglio 2025 
Norme impugnate: Art. 26 della legge della Regione Puglia 13/11/2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse».
Sintesi:
La Sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 28/2024 che stabiliva la totale e immediata vigenza dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe, con applicazione anticipata rispetto alle scadenze fissate a livello nazionale.
L’art. 26 della legge pugliese, infatti, anticipava l’entrata in vigore dei LEA previsti dal DPCM 12 gennaio 2017 e del decreto ministeriale 23 giugno 2023 sui tariffari protesica e specialistica, senza attendere i termini previsti a livello statale. Pertanto la norma regionale secondo la Consulta: ha violato l’art. 117, comma 3 Cost. in tema di coordinamento della finanza pubblica,
 e anche l’art. 81, comma 3 Cost. sul principio di congruità della spesa, perché ha disposto spese sanitarie non obbligatorie, in un contesto di risorse limitate e piano di rientro sanitario.


SENT. 59/2015 depositata il 16 aprile 2015 
Norme impugnate: Art. 1, c. 1e, della legge della Regione Abruzzo 17/04/2014, n. 21.
Sintesi: 
La legge regionale abruzzese modificava le regole per l'autorizzazione sanitaria degli studi medici e odontoiatrici attrezzati per eseguire prestazioni chirurgiche ambulatoriali o procedure complesse. In particolare, sostituiva un precedente elenco (Allegato B4) con un nuovo (Allegato A), escludendo numerose prestazioni sanitarie invasive, come interventi di chirurgia plastica e dentale, dall’obbligo di autorizzazione. Il Governo (Presidente del Consiglio) ha impugnato la norma, sostenendo che tale esclusione viola i principi fondamentali statali sulla sicurezza e idoneità delle cure previsti dal d.lgs. 502/1992, artt. 8 e 8-ter.
La Corte ha confermato questa tesi, sottolineando che l'autorizzazione deve essere obbligatoria per tutte le strutture che effettuano prestazioni a rischio per la salute, a prescindere dal fatto che siano pubbliche o private, grandi o piccoli studi.
Pertanto, la modifica della Regione Abruzzo ha ridotto illegittimamente l’ambito dell’autorizzazione sanitaria, in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale.

ALLEGATI SCARICABILI

Consulta sent. 59-2015
Consulta sent. 122-2025