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martedì 22 dicembre 2009
Cassazione sconfessa studi di settore


ROMA - Gli studi di settore - spauracchio dei contribuenti che hanno un'attività in proprio - non sono più un parametro certo in base al quale l'Agenzia delle entrate può inoltrare la cartella di accertamento fiscale sulla presunzione che lo scostamento, dai parametri di reddito introdotti dalla legge finanziaria del 1996, nasconda l'elusione dell'imposta dovuta. Lo sottolineano le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 26635 destinata a rivoluzionare - a favore del contribuente - la formazione della prova nelle cause con il fisco.
D'ora in poi - questo il senso della decisione della Suprema Corte - gli studi di settore, anche se frutto della diretta collaborazione con le categorie interessate, sono da considerare solo una elaborazione statistica, il cui frutto é una ipotesi probabilistica che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice. D'ora in poi - quindi - sono da considerarsi nulli gli accertamenti fiscali che si poggiano solo sulle indicazioni provenienti dagli studi di settore.
Anche nelle cause con il fisco la prova si forma in dibattimento e il contribuente ha la più ampia facoltà di prova per contestare l'applicabilità degli standard al caso concreto. Così è stato respinto il ricorso con il quale l'Agenzia delle entrate sosteneva che gli studi del settore 'parrucchiere da uomo' fossero applicabili - tout-court - anche nel caso del gestore di un piccolo salone dell'entroterra lucano che già da anni aveva ammortizzato i costi riferiti a minime quantità di beni e servizi, acquistati in tempi remoti, e ormai obsoleti.
- ''La sentenza della Cassazione ribadisce quello che la Confesercenti ha sempre sostenuto, valea dire che gli studi di settore sono un punto riferimento ma chenon vanno considerati esaustivi riguardo alla fedeltà delcontribuente rispetto ai suoi impegni con il fisco. Così Mauro Bussoni, vicedirettore generale della Confesercenti, commenta il pronunciamento della Corte di Cassazione sugli studidi settore, giudicandolo un passaggio importante.
Certo, ora bisognerà capire bene il contenuto della sentenza e vedere il caso nello specifico ma comunque lasentenza ribadisce un concetto importante, cioé - prosegue Bussoni - che lo scostamento dagli studi di settore non vuoldire che il contribuente sia in dolo, e comunque vi è per il contribuente o l'azienda la possibilità di un contraddittorio,indicando i motivi di tali scostamento. Una sentenza insomma -conclude - che non può che migliorare il rapporto tracontribuente e fisco.
FONTE:ANSA

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