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In evidenza

* 18/08/2010 - LEA , Il decreto forse a settembre. Il Governo emanera' la legge, secondo l'ODG approvato dal Parlamento. (visualizza articolo di stampa)

* 29/07/2010 - Camera Deputati : Approvato ODG che impegna il Governo ad emanare i nuovi LEA e il nomenclatore protesi entro settembre 2010 (Visualizza ODG)

* 22/07/2010 - Audizione  Vice Ministro alle Finanze VEGAS  in  XII Affari sociali  per rispondere sul tema LEA e NOMENCLATORE. (ascolta file audio)

* 17/07/2010 - Avviato in CDM esame del DDL OMNIBUS SANITA'  (visualizza DDL) proposto dal ministro della salute,  contenente tra le novità, quelle riguardanti: la riforma degli ordini delle professioni sanitarie e i dispositivi medici (visualizza articolo sole 24 ore).

* 08/07/2010 - Risposta Ministero Finanze a Interpellanza urgente su approvazione nomenclatore (visualizza resoconto stenografico seduta 8/7/10).

* 06/07/2010 - Risposta del sott. F. Martini all’interrogazione parl. 5-03032 su Definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili (testo della risposta).

* 05/07/2010 - Relazione del Governo sul federalismo fiscale (testo completo). Estratto relazione su finanziamento prestazioni sanitarie e LEA (estratto relazione).

* 01/07/2010 - CAMERA DEI DEPUTATI - INTERPELLANZA URGENTE AL MINISTRO dell'ECONOMIA SU APPROVAZIONE NOMENCLATORE PROTESI (visualizza documento)

* 23/06/2010 -
CAMERA DEI DEPUTATI - IL MINISTRO FAZIO RISPONDE AL QUESTION-TIME SU LEA E NOMENCLATORE (visualizza resoconto seduta parlamentare)

* 22/06/2010 - RIFORMA ORDINI PROFESSIONI SANITARIE IN SEI MESI - Le dichiarazioni del Ministro Fazio al Sanit 2010 (visualizza articolo stampa).

ARCHIVIO NOTIZIE IN EVIDENZA

IMPIGNORABILITA' DEBITI ASL

LE NORME IN MATERIA DI IMPIGNORABILITA' DEI DEBITI ASL - ANNO 2010

IMPIGNORABILITÀ DEBITI ASL
ANNO 2010


à  LA LEGGE FINANZIARIA 2010, LEGGE  23 dicembre 2009, n. 191,  all’art. 2 comma 89 inserisce un blocco di 12 mesi dall’entrata in vigore della legge,  per tutti  i debiti ASL, stabilendo altresì che i relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
ART. 2 COMMA 89:
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.


à La legge 26 febbraio 2010, n. 25 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative». all’art. 23-vicies riduce a soli 2 mesi l’impignorabilità stabilita dalla finanziaria 2010. Pertanto a far data dal 1° marzo i debiti ASL sono nuovamente pignorabili.
23-VICIES - Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 89, la parola: «dodici», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «due».


à Il Decreto legge 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (G.U. 31.05.2010, n. 125 - S.O. 114)”  all’art. 11 c. 2 - Controllo della spesa sanitaria, ripristina l’impignorabilità fino al 31 dicembre 2010 di tutti i debiti asl delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari.
ART. 11, C. 2. - Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.


 à IL DDL 2228 relativo alla Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78  - testo approvato al  Senato il 15 luglio 2010, in corso di promulgazione - NON MODIFICA  l'art. 11 c.2 del DL 78/2010:
ART. 11, C. 2. - Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.