CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERO DELLE FINANZE
risoluzione n. 55/e del 22 giugno 2010
Oggetto:
Aliquota da applicare sulle cessioni di bombole contenenti gas medicinali . va agevolata su cessioni di gas medicinali.
Sintesi:
Si applica l'aliquota Iva ridotta al 4 per cento alle cessioni di bombole di gas medicinali, considerati miscele a uso terapeutico e, pertanto, rientranti nei prodotti agevolati di cui alla categoria individuata al n. 32) della Tabella A, parte seconda, del Dpr 633/1972
risoluzione n. 9/e del 16 febbraio 2010
Detraibilità del costo di acquisto di una parrucca
Sintesi:
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che una parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie, se acquistata con la destinazione d’uso di dispositivo medico. Pertanto il relativo costo può essere compreso tra gli oneri detraibili.
Risoluzione del 20/07/2007 n. 175
Oggetto:
Istanza di Interpello - Applicabilita' dell'aliquota Iva agevolata al 4% alle cessioni di ausili informatici utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile all'acquisto di sussidi informatici. In particolare, e' stato precisato che, ove gli ausili informatici da acquistare rappresentino beni che per le loro specifiche caratteristiche tecniche possono essere utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti, non sussistendo incertezze in merito alla loro funzione di sostegno al disabile, si rendera' applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4% senza la necessita' di acquisire alcuna certificazione sanitaria.
Risoluzione del 26/01/2007 n. 11
Oggetto:
Consulenza giuridica-;IRPEF - Acquisto materassi, spettanza detrazione per spese sanitarie - Quesito Federazione Alfa-arredo
Sintesi:
L'acquisto di materassi antidecubito aventi le caratteristiche tipologiche di cui al D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, puo' essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto occore che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico. Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica il contribuente puo' rendere, a richiesta degli uffici, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la necessita' per la quale e' stato acquistato l'ausilio, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore.
Circolare del 18/05/2006 n. 17
Oggetto:
IRPEF - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale
Sintesi:
La circolare fornisce risposte ai quesiti proposti dal coordinamento nazionale dei Caf in materia di Irpef. In particolare, i chiarimenti interpretativi riguardano: (omissis)
2.spese sanitarie - pannoloni per incontinenti; (omissis)
Circolare del 19/10/2005 n. 45
Oggetto:
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA.
Sintesi:
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con la circolare in oggetto fornisce chiarimenti, in ordine alle novita' introdotte dal decreto legislativo n. 52/2004 con il quale e' stata recepita in Italia la direttiva 2001/115/CE in tema di armonizzazione e semplificazione degli obblighi di fatturazione in materia di fatturazione in materia di imposta
sul valore aggiunto.
In particolare la circolare illustra un quadro completo delle semplificazioni e delle nuove regole, approfondendo e fornendo chiarimenti relativamente alle procedure da seguire per rendere integralmente elettronico il flusso, la gestione e la conservazione delle fatture IVA.
Risoluzione del 29/07/2005 n. 107
Oggetto:
Iva - Agevolazioni fiscali previste dalla L. 263 del 1989 per le cessioni di ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti - Fornitura di materassi antidecubito ad una Residenza Sanitaria Assistenziale
Sintesi:
La risoluzione risponde ad una istanza di interpello avente l'intento di conoscere se le operazioni di fornitura di materassi ortopedici antidecubito e terapeutici e' assoggettabile ad aliquota IVA al 4 per cento ai sensi del punto 41 quater della tabella A, parte II, allegata al D PR n. 633/1972, il quale prevede l'applicabilita' di tale aliquota agevolata per le cessioni di protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti. I materassi ortopedici antidecubito e terapeutici rappresentano beni che, pur oggettivamente di ausilio, per loro natura, non ineriscono esclusivamente a menomazioni funzionali permanenti. Di conseguenza, l'agevolazione IVA spetta se e nella misura in cui la cessione dei suddetti beni venga effettuata ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali detti materassi rappresentino effettivamente un ausilio. La risoluzione n. 97/1995 ha indicato la documentazione che il cedente deve produrre al fine di dimostrare tale circostanza, ma dal momento che la produzione di tale documentazione puo' confliggere con le norme che tutelano il diritto alla privacy, viene chiarito che e' possibile sostituire la produzione della prescritta documentazione rilasciando una dichiarazione che ne attesti l'esistenza.
Risoluzione del 02/03/2004 n. 31
Oggetto:
IVA - aliquota applicabile alle cessioni a farmacie di pannoloni destinati a soggetti adulti, incontinenti a causa di menomazione permanente.- Istanza dell' Associazione ZZ -
Sintesi:
La risoluzione fornisce delucidazioni in merito all'aliquota Iva applicabile alle cessioni di pannoloni destinati a soggetti adulti, incontinenti a causa di menomazione permanente.
L'agenzia chiarisce che:
- le cessioni di pannoloni destinate al consumatore finale, privati affetti da menomazioni funzionali permanenti che si rivolgono alla farmacia muniti di prescrizione medica nominativa e autorizzazione della competente Azienda per i servizi sanitari per l'acquisto in regime convenzionale dei presidi per la incontinenza (che viene riportata nella prescrizione medica), scontano l' IVA con il beneficio dell'aliquota ridotta del 4%;
- le cessioni degli ausili o protesi poste in essere nei confronti dei farmacisti vanno assoggettate alle disposizioni generali in materia di IVA.
Risoluzione del 24/09/2003 n. 184
Oggetto:
Istanza di interpello - IVA - Erogazione di farmaci, ausili e dispositivi vari. Azienda Unita' Sanitaria Locale 3 di .....
Sintesi:
La risoluzione chiarisce che le farmacie, in relazione all'attivita' di distribuzione dei farmaci, di alcuni ausili per il recupero e la rieducazione funzionale, nonche' di dispositivi vari, non svolgono una prestazione riconducibile nell'ambito della diagnosi, cura e riabilitazione. Le farmacie, in relazione all'attivita' di distribuzione farmaci rendono, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato DPR n. 633 del 1972, una prestazione (dipendente da un obbligo di fare) verso il soggetto committente (che nella fattispecie in esame e' una ASL), per cui la medesima operazione esula da quelle con Iva agevolata previste dall' art. 10, n. 18) del DPR n. 633/72 e, conseguentemente, deve essere assoggettata al tributo nella misura ordinaria.
Risoluzione del 04/11/2003 n. 207
Oggetto:
Istanza d'interpello - Applicazione dell'aliquota IVA agevolata, prevista dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile, ai fini IVA, a guaine elasto-compressive realizzate su misura per soggetti ustionati o affetti da linfedemi ed usate per evitare il formarsi di invalidita' permanenti. Dall'esame delle schede tecniche allegate all'istanza e della normativa vigente in materia, l'Agenzia afferma che l'agevolazione fiscale prevista dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72, non puo' essere applicata alle guaine elastiche in quanto bende e non protesi. In relazione all'aspetto merceologico ed alle caratteristiche fisiche degli articoli sanitari in argomento, l'Agenzia sostiene che questi ultimi, atteso l'effetto curativo, possono essere qualificati come ausili (a condizione che dalla certificazione sanitaria risulti che i medesimi vengono acquistati da soggetti affetti da invalidita' permanenti) e che, pertanto, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata prevista dall'articolo 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72.
Risoluzione del 29/10/2002 n. 336
Oggetto:
Istanza d'interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. X S.p.A..
IVA - Aliquota applicabile alle cessioni di materiali di consumo ed apparecchi per la misurazione della glicemia.
Sintesi:
La risoluzione, rispondendo ad un'istanza d'interpello formulata ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, chiarisce se, per la cessione degli apparecchi per la misurazione della glicemia nel sangue, e' applicabile l'aliquota IVA del 4%.
L'Agenzia, al riguardo, nel richiamare la risoluzione n. 253 del 31 luglio 2002, ribadisce che l'applicabilita' dell'aliquota agevolata e' legittima solo per quei prodotti che possono rientrare nel concetto di ausilio ovvero per quei prodotti acquistati o utilizzati soltanto, o prevalentemente, da disabili per alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti.
Nella fattispecie concreta, si ritiene che non sussista il presupposto per l'applicabilita' dell'aliquota IVA del 4%; tuttavia, qualora si ritenga che ricorra la natura di ausilio , la societa' fornitrice dovra' farsi rilasciare dall'ASL un'attestazione dalla quale risulti, sia la richiesta di applicazione dell'aliquota agevolata e sia la destinazione, degli apparecchi oggetto dell'acquisto, a soggetti diabetici in possesso di specifica prescrizione autorizzativi rilasciata dall'ASL di appartenenza.
Risoluzione del 31/07/2002 n. 253
Oggetto:
IVA- aliquota applicabile alle cessioni di prodotti per la cura e prevenzione del diabete.
Sintesi:
La risoluzione fornisce chiarimenti in ordine alla aliquota applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alle cessioni di prodotti per la cura e la prevenzione del diabete dai produttori alle farmacie e da queste alle ASL. L'Agenzia, dopo aver richiamato l'art. 1, comma 3 bis, della legge n.263 del 1989 secondo il quale tutti gli ausili e le protesi relative a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4% rileva che nel quesito posto non sono state fornite adeguate illustrazioni dei beni oggetto delle cessioni, ne' l'indicazione che si tratti di beni configurabili come protesi o ausili, ne' tantomeno la verifica che gli stessi ineriscono a menomazioni funzionali permanenti. Stante il quesito posto, l'Ente non e' in grado poter stabilire se alle suddette cessioni possa essere applicato il regime IVA agevolato al 4%.
Risoluzione del 02/10/2001 n. 146
Oggetto:
I.V.A. - aliquota applicabile sulla fornitura di pannolini per minori affetti da menomazioni funzionali permanenti - D.M. Sanita' 27 agosto 1999, n. 332.
Sintesi:
Si forniscono chiarimenti in merito al trattamento tributario applicabile, ai fini IVA (4 per cento), alle forniture di pannolini destinati a minori affetti da menomazioni funzionali permanenti.
Risoluzione del 23/03/1999 n. 49
Oggetto:
I.V.A. - Cuscini e materassi antidecubito. Istanza.
Sintesi:
Si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti di cui all'oggetto.
Circolare del 16/09/1996 n. 225
Oggetto:
D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, concernente la soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento.
Sintesi:
Vengono fornite chiarimenti in ordine alla soppressione delle norme contenute
nel D.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627.
Oggetto:
IVA - Aliquota applicabile alle cessioni di prodotti per incontinenti, utilizzati da ricoverati in case di riposo.
Quesito.
Sintesi:
Le cessioni di prodotti per incontinenti a case di riposo, destinati a soggetti con menomazioni funzionali permanenti in esse ricoverati, sono soggette all'IVA del quattro per cento, a condizione che le case di riposo producano all'atto dell'acquisto: a) un elenco delle persone sofferenti delle suaccennate menomazioni ricoverati; b) un attestato del Direttore Sanitario delle condizioni dei ricoverati, con allegati, anche in fotocopia, i certificati originali sullo status dei singoli incontinenti, rilasciati dalle UU.SS.LL. competenti.
Circolare del 18/11/1994 n. 189
Oggetto:
I.V.A. - Applicazione art. 1, comma 3-bis, della legge 28 luglio 1989, n. 263 - Aliquota per le cessioni di protesi e ausili tecnici inseriti nel nomenclatore-tariffario delle protesi, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Sintesi:
Alle cessioni di taluni beni (pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cateteri, ecc.) si rende applicabile l'agevolazione dell'aliquota I.V.A. del 4 per cento solo se effettuate nei confronti dei soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti, muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione dell'acquirente.
Risoluzione del 03/07/1992 prot. 430401
Oggetto:
I.v.a.. Aliquota applicabile al dispositivo telefonico per sordomuti (d.t.S.).
Sintesi:
I dispositivi telefonici per sordomuti compresi nel decreto del Ministero della sanita' del 30/7/91, qualificati come ausili tecnici attinenti alla comunicazione ed alla fonazione, purche' omologati, rientrano nella agevolazione di cui alla legge 28/7/89, n. 263, ed alle relative cessioni si applica l'aliquota agevolata IVA del 4%.
