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In evidenza

* 18/08/2010 - LEA , Il decreto forse a settembre. Il Governo emanera' la legge, secondo l'ODG approvato dal Parlamento. (visualizza articolo di stampa)

* 29/07/2010 - Camera Deputati : Approvato ODG che impegna il Governo ad emanare i nuovi LEA e il nomenclatore protesi entro settembre 2010 (Visualizza ODG)

* 22/07/2010 - Audizione  Vice Ministro alle Finanze VEGAS  in  XII Affari sociali  per rispondere sul tema LEA e NOMENCLATORE. (ascolta file audio)

* 17/07/2010 - Avviato in CDM esame del DDL OMNIBUS SANITA'  (visualizza DDL) proposto dal ministro della salute,  contenente tra le novità, quelle riguardanti: la riforma degli ordini delle professioni sanitarie e i dispositivi medici (visualizza articolo sole 24 ore).

* 08/07/2010 - Risposta Ministero Finanze a Interpellanza urgente su approvazione nomenclatore (visualizza resoconto stenografico seduta 8/7/10).

* 06/07/2010 - Risposta del sott. F. Martini all’interrogazione parl. 5-03032 su Definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili (testo della risposta).

* 05/07/2010 - Relazione del Governo sul federalismo fiscale (testo completo). Estratto relazione su finanziamento prestazioni sanitarie e LEA (estratto relazione).

* 01/07/2010 - CAMERA DEI DEPUTATI - INTERPELLANZA URGENTE AL MINISTRO dell'ECONOMIA SU APPROVAZIONE NOMENCLATORE PROTESI (visualizza documento)

* 23/06/2010 -
CAMERA DEI DEPUTATI - IL MINISTRO FAZIO RISPONDE AL QUESTION-TIME SU LEA E NOMENCLATORE (visualizza resoconto seduta parlamentare)

* 22/06/2010 - RIFORMA ORDINI PROFESSIONI SANITARIE IN SEI MESI - Le dichiarazioni del Ministro Fazio al Sanit 2010 (visualizza articolo stampa).

ARCHIVIO NOTIZIE IN EVIDENZA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ASSISTENZA PROTESICA

Rassegna di giurisprudenza in materia di modalità di erogazione e tariffazione di prestazioni in assistenza protesica.

CONSIGLIO DI STATO - SENT. 2818/2010

(...) E’ illegittima la gara pubblica indetta dalla ASL per i dispositivi di cui all’elenco 1, perché contraria alle norme di legge sulla corretta modalità di erogazione e tariffazione dei dispositivi inclusi nell’elenco 1 del DM 332/99; né può valere il motivo relativo al profilo del risparmio di risorse pubbliche, realizzabile con la gara pubblica perché per tutti i dispositivi indicati nell’elenco 1 del nomenclatore la tutela dell’aspetto finanziario è assicurato dalla fissazione da parte delle stesse regioni del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori come disposto dall’articolo 8 comma 1 del D.M. n. 332 del 1999.


TAR UMBRIA – SENT. 444/2009

(…) E’ illegittima la scelta dell’A.S.L. di inserire (dichiaratamente, “in via sperimentale”) anche i dispositivi di cui all’elenco n. 1, tra quelli per la cui fornitura il contraente viene individuato mediante la procedura di evidenza pubblica.
Come ha evidenziato una pronuncia intervenuta in una controversia del tutto analoga a quella in esame (cfr. TAR Campania, Napoli, II, 25 luglio 2008, n. 9418 - passata in giudicato, in quanto l’appello è stato dichiarato improcedibile con sentenza Cons. Stato, V, 20 aprile 2009, n. 2717), dall’esame delle disposizioni del D.M. 332/1999: - «discende in modo evidente che per l’erogazione della fornitura degli ausili di cui all’elenco n. 1 non è consentita la preventiva individuazione di un solo e specifico fornitore cui i pazienti devono necessariamente rivolgersi nell’ambito del S.S.N. e quindi la possibilità di indizione di una gara pubblica a tal fine; deve quindi ritenersi corretta l’interpretazione del regolamento in questione resa sia dalla Regione Campania che dal Ministero della Salute che hanno posto la sostanziale distinzione tra modalità di approvvigionamento degli ausili di cui agli elenchi 2 e 3 mediante pubbliche gare con successiva individuazione del prezzo e facoltà di scelta da parte del paziente della sua ortopedia di fiducia tra tutte quelle ritenute idonee allo svolgimento dell’attività nell’ambito del S.S.N. e quindi iscritte in specifico elenco ed eroganti una prestazione personalizzata assoggettata non già ad un prezzo di mercato ma ad un più restrittivo regime tariffario;» Ne consegue il parziale annullamento della gara, nella parte in cui include i  dispositivi inclusi nell’elenco n. 1 del D.M. 332/1999.


TAR LAZIO – SENT. 2229/2009

(…) E’ vietata la stipula di un contratto da parte della ASL con soggetto vincitore di una  gara svolta da altre stazioni appaltanti senza la previa indizione di alcuna gara. (…) La possibilità di associarsi, effettivamente prevista dal comma 2 dell’articolo 8 del D.M. richiamato, è infatti da intendersi nel senso di svolgere una gara per la determinazione del prezzo rimborsabile ma prima che tale prezzo venga fissato e con l’apporto di tutti gli operatori interessati e non dopo che una gara è stata espletata da altri e fatta propria da chi vi ha interesse, mediante la via dell’adesione.


TAR CAMPANIA – SENT. 9466/2008 

(...) E’ illegittima e quindi nulla la delibera 236 del 14 giugno 2007 con cui la ASL NA3 ha affidato in esclusiva alla : ORTOPEDIA RUGGIERO S.R.L., al CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN CARLO S.R.L., al  CENTRO GIEFFE,  al prof. GIMIGLIANO RAFFAELE e alla COOPERATIVA A.D. FISIO ASSISTENCE SOC. COOP. O.N.L.U.S.,  la fornitura di dispositivi protesici per amputati di arto inferiore comprese le successive fasi di addestramento all’uso degli stessi e di rieducazione funzionale dell’assistito.
Il TAR, nel confermare l’impossibilità di mettere a gara gli ausili protesici di cui all’allegato 1 del d.m. 332/99,  ha riconosciuto una atipicità del contenuto della delibera impugnata nella quale, non essendo motivato il pubblico interesse che con la stessa si intende perseguire, si traduce in una mera volontà di istituire un canale privilegiato di gestione delle esigenze di produzione e assistenza sugli ausili protesici di cui all’allegato 1 del d.m. 332 del 1999.


CONSIGLIO DI STATO – SENT. 1353/2008

(…) La norma di cui al DM 332/99 non prevede necessariamente l’obbligo delle AUSL di esperire procedure ad evidenza pubblica per l’erogazione di dispositivi protesici in forma indiretta, perché è da ritenere che le procedure pubbliche riguardino la sola determinazione del prezzo di acquisto dei dispositivi protesici, e non anche l’affidamento del servizio . (…) E’ ammessa, infatti, la possibilità, per l’amministrazione, di determinare, con propri atti, le modalità di determinazione del prezzo massimo di rimborso agli assistiti, anche mediante procedimenti diversi dalla gara; scegliendo di lasciare a ciascun assistito la possibilità di individuare il prodotto più congeniale, tra quelli riconosciuti omogenei, con addebito del relativo prezzo al S.S.N. nel limite fissato dalla Regione e pagamento dell’eventuale eccedenza a carico dell’assistito che abbia scelto una marca diversa. Tale sistema di assistenza indiretta permette, oltre che una maggiore soddisfazione dell’utente, anche una riduzione dei costi, sia perché l’assistito potrebbe orientarsi verso un prodotto con un prezzo inferiore a quello massimo rimborsabile, sia perché tale procedura fa venir meno la necessità di provvedere, attraverso una gara, ad un approvvigionamento di dispositivi ed apparecchi che potrebbero, in ipotesi, essere anche essere inutili.


TAR CAMPANIA – SENT. 9418/2008

(…) Per l’erogazione della fornitura degli ausili di cui all’elenco n. 1 non è consentita  la preventiva individuazione di un solo e specifico fornitore cui i pazienti devono necessariamente rivolgersi nell’ambito del S.S.N. e quindi la possibilità di indizione di una gara pubblica a tal fine; è quindi nulla l’intera gara omnicomprensiva di tutti i presidi di cui agli  elenchi n. 1,2 e 3 del D.M. 332/99.


TAR CAMPANIA – SENT. 5695/2007

Il TAR Campania ha riconosciuto corretto l’operato di una ASL in fase di autorizzazione di un montascale,  in quanto rispettoso delle disposizioni regolamentari vigenti  (art. 4 d.m. 332/99 e linee guida regionali sulla riabilitazione ex DGR 482/2004) . (..) L’autorizzazione della fornitura del dispositivo di che trattasi, avviene previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente e della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del nomenclatore. In caso di prima fornitura l’Azienda deve pronunciarsi entro venti giorni dalla richiesta di autorizzazione e che “trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa” . Le Linee guida regionali per le attività di riabilitazione (dgr. 482/2004), dettagliano il procedimento per l’accesso all’assistenza protesica, prevedendo, che “le fasi per l’ottenimento di quanto richiesto sono le seguenti:
• richiesta di visita dello specialista competente per menomazione e disabilità (medico prescrittore) da parte del medico di medicina generale. […];
• il medico specialista effettua la visita e, se del caso, prescrive l’ausilio e compila in ogni sua parte lo specifico modulo;
• in base a tale prescrizione la ditta scelta dal paziente, tra quelle iscritte nell’Elenco regionale, dovrà stilare un preventivo [….];
• l’U.O. di riabilitazione di residenza dell’assistito, previa verifica della conformità del preventivo, autorizza in caso di esito positivo la fornitura dell’ausilio;
• […]”


TAR PUGLIA – SENT. 4139/2005 

(…) La fornitura dei presidi sanitari e' compito della ASL e si inquadra nella assistenza diretta.  La fornitura dei presidi sanitari va inquadrata non già nell'assistenza farmaceutica (limitata alle sole specialità medicinali e preparazioni galeniche), sebbene nelle prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 della legge n. 833/1978 ...dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa, che ...sono erogate dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i propri servizie, dunque, in forma diretta. Tali prestazioni (che comprendono anche la fornitura delle protesi ed altri ausili tecnici di cui al nomenclatore tariffario: cfr. art. 26 commi 2° e 3°) possono essere  assicurate anche in forma indiretta ma solo ...quando (la U.S.L.) non sia in grado di fornire il servizio direttamente... e mediante apposite ...convenzioni con istituti esistenti nella Regione...o anche in altre Regioni..., stipulate in conformità ad uno schema tipo; e, quindi, giammai riconducibili alle convenzioni stipulate per l'assistenza farmaceutica.


TAR LAZIO SENT. 7894/2003

(…) Nel caso di rottura di un dispositivo medico, trattandosi di dispositivo munito di certificazione CE,  è possibile verificare le modalità con cui tale attestato è stato rilasciato, accedendo alla certificazione di conformità (ovvero ai documenti necessari ad accertare la regolarità ed il rispetto delle procedure di legge) (…) . 


TAR LAZIO – SENT. 4979/2003

(…) Sul profilo di illegittimità prospettato dai ricorrenti rispetto all’art. 3 c. 1 del DM 332/99: “E’ evidente che l’esigenza della presenza (espressamente richiesta) di un tecnico abilitato solo per quanto concerne la fornitura dei dispositivi “finiti” da “personalizzare” – e non anche per i “dispositivi su misura” – piuttosto che rappresentare un elemento di illegittimità del decreto, è legata essenzialmente alla tipologia di fornitori ai quali le Regioni e le Aziende U.S.L. possono rivolgersi per la fornitura dei dispositivi “di serie” che richiedono modifiche o allestimenti personalizzati, pure essi inclusi nell'elenco n. 1; nel caso della fornitura dei dispositivi “su misura” dimostrandosi pleonastica una previsione in tal senso, avuto riguardo all’evidente apporto che i tecnici ortopedici sono chiamati a fornire ai fini della realizzazione dei dispositivi su misura.
A conferma di quanto ora osservato, la disciplina dell’erogazione dei dispositivi “su misura” contenuta nell'elenco 1 del nomenclatore, oltre che individuare proprio nel tecnico ortopedico la figura professionale che applica e fornisce alla persona disabile i dispositivi ortopedici riportati nell'elenco n. 1, dedica ampio spazio alla previsione delle varie fasi attraverso le quali avvengono la costruzione e la fornitura di dispositivi “su misura”, inserendo fra queste anche la fase (cfr. fase 9) riguardante la “verifica e consegna dell'ausilio” e l’ “addestramento e spiegazione corretto utilizzo”.
Più specificamente, detta fase serve non solo per appurare che l’ortesi o la protesi finita (inclusa la personalizzazione, funzionalità ed estetica) è soddisfacente, ma anche per addestrare il disabile all’uso del dispositivo (infatti, “autonomamente, o in collaborazione con altre figure professionali unite in “équipe multidisciplinare”, il tecnico ortopedico addestra il disabile all'uso delle protesi, delle ortesi e altri ausili”).


TAR LAZIO – SENT. 4982/2003


(…) E’ illegittimo il IV comma dell’art. 3 del DM 332/99 laddove che limita a 90 gg. la proroga delle pregresse modalità di erogazione dei dispositivi di cui all’elenco 2,  in attesa dell’espletamento delle procedure pubbliche di acquisto da parte della ASL (…).