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In evidenza

* 18/08/2010 - LEA , Il decreto forse a settembre. Il Governo emanera' la legge, secondo l'ODG approvato dal Parlamento. (visualizza articolo di stampa)

* 29/07/2010 - Camera Deputati : Approvato ODG che impegna il Governo ad emanare i nuovi LEA e il nomenclatore protesi entro settembre 2010 (Visualizza ODG)

* 22/07/2010 - Audizione  Vice Ministro alle Finanze VEGAS  in  XII Affari sociali  per rispondere sul tema LEA e NOMENCLATORE. (ascolta file audio)

* 17/07/2010 - Avviato in CDM esame del DDL OMNIBUS SANITA'  (visualizza DDL) proposto dal ministro della salute,  contenente tra le novità, quelle riguardanti: la riforma degli ordini delle professioni sanitarie e i dispositivi medici (visualizza articolo sole 24 ore).

* 08/07/2010 - Risposta Ministero Finanze a Interpellanza urgente su approvazione nomenclatore (visualizza resoconto stenografico seduta 8/7/10).

* 06/07/2010 - Risposta del sott. F. Martini all’interrogazione parl. 5-03032 su Definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili (testo della risposta).

* 05/07/2010 - Relazione del Governo sul federalismo fiscale (testo completo). Estratto relazione su finanziamento prestazioni sanitarie e LEA (estratto relazione).

* 01/07/2010 - CAMERA DEI DEPUTATI - INTERPELLANZA URGENTE AL MINISTRO dell'ECONOMIA SU APPROVAZIONE NOMENCLATORE PROTESI (visualizza documento)

* 23/06/2010 -
CAMERA DEI DEPUTATI - IL MINISTRO FAZIO RISPONDE AL QUESTION-TIME SU LEA E NOMENCLATORE (visualizza resoconto seduta parlamentare)

* 22/06/2010 - RIFORMA ORDINI PROFESSIONI SANITARIE IN SEI MESI - Le dichiarazioni del Ministro Fazio al Sanit 2010 (visualizza articolo stampa).

ARCHIVIO NOTIZIE IN EVIDENZA

RECAPITO AZIENDA ORTOPEDICA

Modalità di esercizio dell'attività di recapito di una azienda ortopedica

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RECAPITO DI UN’OFFICINA ORTOPEDICA

L’attività di recapito consiste in un ulteriore punto di appoggio della azienda ortopedica, presso il quale  il professionista sanitario abilitato, ovvero il tecnico ortopedico, può svolgere quelle attività necessarie alla misurazione, controllo, prova del dispositivo,  nonché consegna dello stesso; il dispositivo dovrà essere comunque fatturato dalla azienda ortopedica principale, registrata nell’elenco del Ministero della Salute e contrattualizzata con la regione per l’erogazione di prestazioni protesiche.

L’attività di recapito, fino al penultimo decreto di approvazione del nomenclatore tariffario (D.M. 28/12/92 - allegato A) trovava una precisa regolamentazione;  diversamente, il D.M. 332/99, si limita ad individuare, all’articolo 3 c. 1 e 2 ,  i soggetti  abilitati alla erogazione di dispositivi protesici, stabilendo che “i fornitori di dispositivi su misura sono quelli iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi del D.LGS. n. 46 del 1997” .  Mentre “per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai “soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 7” .

Per colmare in parte tale vuoto normativo, gli accordi regionali di recepimento del D.M. 332/99  concernenti le “modalita’ e condizioni di fornitura aggiuntive contrattate tra regioni e fornitori dei dispositivi dell’elenco n. 1”, hanno stabilito esplicitamente che le strutture presso cui vengono erogati dispositivi su misura siano dotati di : “ambienti e servizi adeguati per il ricevimento dei pazienti e rispettosi della privacy, nonché privi di barriere che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati”.
Gli stessi accordi regionali prevedono, altresì, che venga effettuata presso il soggetto erogatore … “una verifica della compatibilità di ambienti e servizi rispetto ai bisogni dell'utenza;    una verifica della presenza all'interno della struttura erogatrice dei  dispositivi  di  cui  all'elenco 1 del D.M. 332/99 del personale tecnico abilitato”. E che  la struttura erogatrice provveda ad una … “Preventiva comunicazione del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro”.  (cfr. Accordo interregionale del 1/12/1999 sulle modalità aggiuntive di fornitura dei dispositivi inclusi nell'elenco 1 del DM 332/99)
Alcune regioni (come la Campania con dgr 2326/2004; la Lombardia con dgr 49417/2000; la Puglia con l.r. 4/2010) hanno demandato ad una normativa specifica la disciplina delle attività di recapito,  individuando quali requisiti strutturali, di attrezzature  e di personale per lo svolgimento di tale attività, quelli previsti dal precedente nomenclatore.
Stante quanto sopra premesso, per la materia di che trattasi, laddove le regioni non abbiano provveduto ad emanare una specifica normativa di riferimento (cfr. Delibere regionali di recepimento del DM 332/99), è possibile rinviare alle pregresse disposizioni di legge di cui al DM 28/12/1992.