RECAPITO AZIENDA ORTOPEDICA
MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RECAPITO DI UN’OFFICINA ORTOPEDICA
L’attività di recapito consiste in un ulteriore punto di appoggio della azienda ortopedica, presso il quale il professionista sanitario abilitato, ovvero il tecnico ortopedico, può svolgere quelle attività necessarie alla misurazione, controllo, prova del dispositivo, nonché consegna dello stesso; il dispositivo dovrà essere comunque fatturato dalla azienda ortopedica principale, registrata nell’elenco del Ministero della Salute e contrattualizzata con la regione per l’erogazione di prestazioni protesiche.
L’attività di recapito, fino al penultimo decreto di approvazione del nomenclatore tariffario (D.M. 28/12/92 - allegato A) trovava una precisa regolamentazione; diversamente, il D.M. 332/99, si limita ad individuare, all’articolo 3 c. 1 e 2 , i soggetti abilitati alla erogazione di dispositivi protesici, stabilendo che “i fornitori di dispositivi su misura sono quelli iscritti presso il Ministero della sanità ai sensi del D.LGS. n. 46 del 1997” . Mentre “per l'erogazione dei restanti dispositivi inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1, le regioni e le aziende Usl si rivolgono ai “soggetti autorizzati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente, che dispongano del tecnico abilitato, operante in nome e per conto del fornitore mediante un rapporto di dipendenza o professionale che ne assicuri la presenza per un orario tale da garantire la fornitura dei dispositivi entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 7” .
Per colmare in parte tale vuoto normativo, gli accordi regionali di recepimento del D.M. 332/99 concernenti le “modalita’ e condizioni di fornitura aggiuntive contrattate tra regioni e fornitori dei dispositivi dell’elenco n. 1”, hanno stabilito esplicitamente che le strutture presso cui vengono erogati dispositivi su misura siano dotati di : “ambienti e servizi adeguati per il ricevimento dei pazienti e rispettosi della privacy, nonché privi di barriere che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati”.
Gli stessi accordi regionali prevedono, altresì, che venga effettuata presso il soggetto erogatore … “una verifica della compatibilità di ambienti e servizi rispetto ai bisogni dell'utenza; una verifica della presenza all'interno della struttura erogatrice dei dispositivi di cui all'elenco 1 del D.M. 332/99 del personale tecnico abilitato”. E che la struttura erogatrice provveda ad una … “Preventiva comunicazione del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro”. (cfr. Accordo interregionale del 1/12/1999 sulle modalità aggiuntive di fornitura dei dispositivi inclusi nell'elenco 1 del DM 332/99)
Alcune regioni (come la Campania con dgr 2326/2004; la Lombardia con dgr 49417/2000; la Puglia con l.r. 4/2010) hanno demandato ad una normativa specifica la disciplina delle attività di recapito, individuando quali requisiti strutturali, di attrezzature e di personale per lo svolgimento di tale attività, quelli previsti dal precedente nomenclatore.
Stante quanto sopra premesso, per la materia di che trattasi, laddove le regioni non abbiano provveduto ad emanare una specifica normativa di riferimento (cfr. Delibere regionali di recepimento del DM 332/99), è possibile rinviare alle pregresse disposizioni di legge di cui al DM 28/12/1992.
