COME ISCRIVERSI
DETTAGLIO SETTORI ASSOCIATIVI RICHIAMATI NEL MODULO DI ISCRIZIONE :
SETT. A - azienda fino a 3 dipendenti;
SETT. B – azienda da 4 a 6 dipendenti;
SETT. C – azienda dai 7 dipendenti ed oltre;
L'iscrizione alla Fioto dà diritto a:
- Informazione ed aggiornamento in tempo reale sulle novità normative relative all'azienda e alla professione;
- Corsi ECM Fioto (residenziali e FAD) con quota agevolata;
- Assicurazione RCP (in convenzione) con possibilità di allargamento alla polizza prodotto;
- Fruizione dei servizi on line riservati ai soci:
- Servizio anagrafica ecm (la Fioto è membro del Co.G.E.APS Consorzio dell'anagrafica delle professioni sanitarie);
- Consulenza legale
- “Piattaforma Informatica del Comparto Ortoprotesico” (in corso di ultimazione)
- Rappresentanza ai tavoli regionali e nazionali per la categoria (FIOTO è sigla accreditata al Ministero della Salute per la categoria professionale dei Tecnici Ortopedici).
Documentazione necessaria per l'iscrizione:
1)Sottoscrizione del modulo d'iscrizione alla Fioto.
2)Copia iscrizione alla Camera di Commercio;
3)Foto tessera del legale rappresentante;
4)Copia del diploma di tecnico ortopedico responsabile in azienda;
5)Sottoscrizione del modulo + foto tessera + copia del diploma dei tecnici ortopedici operanti nell'azienda;
6)Pagamento della quota associativa: (gli importi sono riportati nel modulo d'iscrizione);
NOTA BENE :
DM 13.3.2018 ha istituito l’ALBO DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO ORTOPEDICO.
DAL 1° LUGLIO 2018 DECORRE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI TECNICI ORTOPEDICI
STATUTO E REGOLAMENTO FIOTO
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE - ARTT. 1-2-3:
Art. 1 - Norme generali
1.Il presente regolamento si applica a tutte le aziende associate a FIOTO.
2.Le norme in esso contenute fanno riferimento alle regole statutarie e alle Leggi nazionali vigenti in materia di accreditamento dei centri ortopedici.
3.E’ demandato alla Commissione di Controllo di cui all’art. 30 dello statuto il compito di verificare e/o accertare, anche mediante sopralluogo, il possesso dei requisiti di partecipazione all’Associazione e degli standard di qualificazione da parte delle aziende che intendano aderire all’Associazione stessa con le modalità stabilite dall’art. 31 dello statuto.
Art. 2 - domanda di ammissione - documentazione
La domanda di ammissione alla FIOTO deve essere sottoscritta dall’interessato ai sensi dell’art. 4 dello statuto e deve contenere l’espressa dichiarazione di conoscere accettare e rispettare lo statuto, il regolamento e il codice deontologico.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
- copia del modulo di attivazione del RID debitamente compilato;
- opia di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l’indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza e, se trattasi di società, dei nomi dei componenti il CDA,
- copia del diploma di t.o. del titolare e degli altri tecnici assunti dall’azienda;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti aziendali seguenti:
Requisiti generali di azienda.
- l’azienda deve risultare regolarmente costituita ed operante secondo la normativa vigente in regola con le iscrizioni e le autorizzazioni previste dalle norme ai fini di un legittimo e corretto esercizio d’impresa, qualunque sia la forma giuridica assunta.
- Il legale rappresentante nonché l’amministratore ed il procuratore dovranno risultare in possesso di un titolo legittimo e documentato nei modi previsti per legge.
Il titolare d’impresa e l’amministratore non potranno trovarsi in condizioni interdittive ovvero incompatibili a qualunque titolo nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento a quelle che rendono obbligatoria l'adozione di misure antimafia.
Requisiti generali di localizzazione ed accoglienza.
- Ciascuna sede dell’azienda abilitata dovrà essere localizzata in ambienti proporzionati, per dimensione e riparto di vani, al volume di prestazioni erogate da ciascuna e comunque idonei a garantire un‘accoglienza adeguata ed un servizio appropriato alla tipologia delle prestazioni protesiche fornite.
- La ripartizione dei vani dovrà prevedere la sala di attesa ed un servizio igienico congruo, attrezzato e fruibile dalle “diverse abilità” assistite. Dovrà inoltre essere prevista la sala per il rilievo delle misure, le prove e l'applicazione protesica ben distinta da quella di aspetto per la tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
- I locali utilizzati da ciascuna sede dovranno risultare in possesso del requisito dell'abitabilità e di tutti gli altri requisiti riferiti ad un regolare esercizio di attività di tipo commerciale ovvero produttivo, compresi quello della salubrità ambientale e della sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni.
Requisiti generali di organizzazione.
- L’azienda deve essere dotata del personale adeguato al volume di affari gestiti, sulla base del sistema produttivo ovvero distributivo. Per tutte le attività collegate alla valutazione, verifica, individuazione, progettazione, analisi dei rischi, addestramento ed immissione in commercio/servizio di dispositivi ortoprotesici e/o ausili tecnici. Deve essere contestualmente assicurata la presenza del tecnico ortopedico munito del titolo abilitante; l’azienda deve dimostrare di essere dotata dei suddetti professionisti, in qualità di titolari, dipendenti ovvero collaboratori legati da un rapporto esclusivo, in numero congruo alla quantità ed alla qualità delle prestazioni erogate.
- Il personale aziendale munito del titolo abilitante di tecnico ortopedico è assoggettato all'obbligo della formazione continua in medicina (ECM) e dovrà assolvere al debito formativo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n° 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Oltre al personale abilitato, l’azienda deve dimostrare di disporre del personale, aziendale o esterno, in numero adeguato al volume dei dispositivi fabbricati ovvero commercializzati, ferma restando la possibilità di commissionare a terzi le lavorazioni dei dispositivi secondo quanto disposto dall'art. 1, punto 2 lettera f del D.Lgs. n° 46/1997.
- Il personale a contatto con gli utenti, abilitato e non, deve essere idoneo e preparato ad accogliere e trattare gli assistiti in modo corretto e rispettoso della dignità e delle esigenze di riservatezza della persona.
E’ fatto divieto all’azienda di introdurre attività di recapito presso strutture in cui si svolgono differenti attività commerciali sanitarie e non sanitarie.
Requisiti strumentali.
- l’azienda deve dimostrare il possesso di attrezzature minime per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi marcati CE, compresi gli ausili complessi, anche per la sola attività di commercializzazione;
- le attrezzature per l’attività di riutilizzo dei dispositivi, laddove rientrante tra le attività aziendali e laddove espressamente consentita dal fabbricante.
Art. 3 - informazione
I soci devono comunicare, ogni anno, l’aggiornamento relativo ai dati di cui sopra.